La Corte costituzionale ha recentemente affermato che dovrà essere il Legislatore e non il Giudice ad occuparsi del delicato tema del riconoscimento della omogenitorialità.
Il caso riguardo un bambino nato in Italia, a seguito di fecondazione assistita eseguita all’estero, del quale entrambe le donne della coppia unita civilmente vorrebbero vedere riconosciuto il ruolo e diritto di madri, senza distinzione giuridica tra madre “gestazionale” e madre “intenzionale”.
In assenza di una legge regolante la materia, non dovuta certamente a dimenticanza, ma alla scelta di non inferire in temi che altri ordinamenti diversi dal nostro hanno saputo affrontare e regolare, si era cercato di ovviare alla mancanza legislativa, rimettendo la questione al Giudice delle Leggi, che già altre volte, in passato, è stato pioniere nell’aprire un varco che consentisse di registrare i cambiamenti sociali in atto, quando la rigidità del legislatore faticava a mettersi in moto.
In questo caso, la Corte costituzionale si è limitata a riaffermare il proprio compito istituzionale di difensore della costituzionalità delle leggi, che deve arrestarsi quando la legge manca.
Nessun diritto né tutela, oggi, per la madre “intenzionale” di una coppia omosessuale.
Corte costituzionale, Sentenza, 20/10/2020, n. 230