Con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente stabilito su chi incombe l’onere di promuovere il procedimento di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, questione ampiamente discussa nel corso di questi anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Tra i diversi orientamenti sviluppatisi in materia, due hanno avuto maggiore seguito.
Il primo onerava l’opponente di promuovere la mediazione, ravvisando esclusivamente in quest’ultimo l’interesse ad incardinare una causa ordinaria di cognizione impeditiva del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Il secondo orientamento, invece, imponeva il citato onere in capo alla parte opposta, attrice in senso sostanziale, interessata ad evitare la caducazione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per effetto della dichiarazione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Le Sezioni Unite hanno aderito alla seconda tesi, pronunciando il principio di diritto secondo il quale l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, pena l’improcedibilità del giudizio di opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza, 18/09/2020, n. 19596